Testo normativo
Cessazione dell'attivita'
D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale
Il prestatore di servizi fiduciari qualificato che intende cessare l'attivita' deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al AgID e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.
Il prestatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro prestatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.
Il prestatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.
Il AgID rende nota la data di cessazione dell'attivita' del prestatore di cui al comma 1 tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6.
Qualora il prestatore di cui al comma 1 cessi la propria attivita' senza indicare, ai sensi del comma 2, un prestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilita' della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso AgID che ne garantisce la conservazione e la disponibilita'.
Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 32-bis; le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo sono aumentate fino al doppio.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Codice dell'amministrazione digitale
- Questa versione vigente dal
- 14 settembre 2016 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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