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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Cessazione dell'attivita'

D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale

Confronto con la versione precedente (25 gennaio 2011):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Il certificatoreprestatore qualificatodi oservizi accreditatofiduciari qualificato che intende cessare l'attivita' deve, almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, darne avviso al DigitPAAgID e informare senza indugio i titolari dei certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione saranno revocati.

Il certificatoreprestatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione della documentazione da parte di altro certificatoreprestatore o l'annullamento della stessa. L'indicazione di un certificatoreprestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo evita la revoca di tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.

Il certificatoreprestatore di cui al comma 1 indica altro depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.

Il DigitPAAgID rende nota la data di cessazione dell'attivita' del certificatoreprestatore accreditatodi cui al comma 1 tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma 6.

Qualora il certificatoreprestatore qualificatodi cui al comma 1 cessi la propria attivita' senza indicare, ai sensi del comma 2, un certificatoreprestatore di servizi fiduciari qualificato sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilita' della documentazione prevista dagli articoli 33 e 32, comma 3, lettera j) e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso DigitPAAgID che ne garantisce la conservazione e la disponibilita'.

Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 32-bis; le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo sono aumentate fino al doppio.

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice dell'amministrazione digitale
Questa versione vigente dal
14 settembre 2016 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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