Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Sanzioni per i prestatori di servizi fiduciari qualificati, per i gestori di posta elettronica certificata, per i gestori dell'identita' digitale e per i conservatori)

D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 27 gennaio 2018 al 17 luglio 2020. Vai al testo vigente oggi.

Confronto con la versione precedente (14 settembre 2016):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

L'AgID puo' irrogare ai prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai gestori di posta elettronica certificata, ai gestori dell'identita' digitale e, limitatamente alle attivita' di conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici,e ai soggetti di cui all'articoloconservatori 44-bis,accreditati, che abbiano violato gli obblighi del Regolamento eIDAS e o del presente Codice,Codice relative alla prestazione dei predetti servizi, sanzioni amministrative in relazione alla gravita' della violazione accertata e all'entita' del danno provocato all'utenza, per importi da un minimo di euro 4.000,0040.000,00 a un massimo di euro 40.000,00,400.000,00, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno. NeiLe casiviolazioni del presente Codice idonee a esporre a rischio i diritti e gli interessi di particolareuna gravita'pluralita' l'AgIDdi puo'utenti disporreo relative a significative carenze infrastrutturali o di processo del fornitore di servizio si considerano gravi. AgID, laddove accerti tali gravi violazioni, dispone altresi' la cancellazione del soggettofornitore del servizio dall'elenco dei soggetti qualificati.qualificati e il divieto di accreditamento o qualificazione per un periodo fino ad un massimo di due anni. Le sanzioni vengono irrogate dal direttore generale dell'AgID, sentito il Comitato di indirizzo. Si applica, in quanto compatibile, la disciplina della legge 24 novembre 1981, n. 689.

L'AgID, prima diL'AgID irrogareirroga la sanzione amministrativa di cui al comma 1,1 e diffida i soggetti a conformare la propria condotta agli obblighi previsti dal Regolamento eIDAS o dal presente Codice, fissando un termine e disciplinando le relative modalita'dalla perdisciplina adempiere.vigente.

Qualora si verifichi, fattiFatti salvi i casi di forza maggiore o di caso fortuito, qualora si verifichi un malfunzionamento nei sistemiservizi forniti dai soggetti di postacui elettronicaal certificatacomma 1 che determini l'interruzione del servizio, ovvero lain caso di mancata o intempestiva comunicazione dello stesso disservizio a AgID o agli utenti, ai sensi dell'articolo 32, comma 3, lettera m-bis), AgIDAgID, diffidaferma ...restando ol'irrogazione ildelle gestoresanzioni amministrative, diffida altresi' i soggetti di postacui elettronicaal certificatacomma 1 a ripristinare la regolarita' del servizio o ad effettuare le comunicazioni ivi previste. Se l'interruzione del servizio ovvero la mancata o intempestiva comunicazione sono reiterati nel corso di un biennio, successivamente alla prima diffida si applica la sanzione della cancellazione dall'elenco pubblico.

Nei casi di cui ai commi 1 ,1, 1-bis; e 2 puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di cancellazione secondo la legislazione vigente in materia di pubblicita' legale.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

Cronologia di questo articolo — 6 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice dell'amministrazione digitale
Questa versione vigente dal
27 gennaio 2018 al 17 luglio 2020
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

Segnala un errore in questa pagina