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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Copie analogiche di documenti informatici).

D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 25 gennaio 2011 al 14 settembre 2016. Vai al testo vigente oggi.

Confronto con la versione precedente (29 gennaio 2009):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: "riproduzioni fotografiche" e' inserita la seguente: ", informatiche".

I duplicati,Le lecopie copie,e gli estratti su supporto analogico del documento informatico, ancheconformi sealle riprodottivigenti suregole diversitecniche, tipihanno dila supporto,stessa sonoefficacia validiprobatoria adell'originale tuttise glila effettiloto diconformita' legge,non see' conformiespressamente alledisconosciuta. vigentiResta regolefermo, tecniche.ove previsto l'obbligo di conservazione dell'originale informatico.

Le copie su supporto cartaceoanalogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o con firma digitale, sostituiscono adhanno ognila effettostessa diefficacia leggeprobatoria l'originaledell'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.

I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.

Le copie su supporto informatico di qualsiasi tipologia di documenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o su altro supporto non informatico, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale e' assicurata da chi lo detiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione ottica sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico.

La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Cronologia di questo articolo — 6 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice dell'amministrazione digitale
Questa versione vigente dal
25 gennaio 2011 al 14 settembre 2016
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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