Testo normativo
Copie di atti e documenti informatici
D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale
Confronto con la versione precedente (14 maggio 2006):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole: "riproduzioni fotografiche" e' inserita la seguente: ", informatiche".
I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se conformi alle vigenti regole tecniche.
Le copie su supporto cartaceo di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica qualificata o con firma digitale, sostituiscono ad ogni effetto di legge l'originale da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale in tutte le sue componenti e' attestata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi e' apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata.
Le copie su supporto informatico di documentiqualsiasi originalitipologia nondi unicidocumenti analogici originali, formati in origine su supporto cartaceo o,o comunque,su altro supporto non informaticoinformatico, sostituiscono,sostituiscono ad ogni effetto di legge,legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale e' assicurata dalda responsabilechi dellalo conservazionedetiene mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
LeCon copiedecreto sudel supportoPresidente informaticodel Consiglio dei Ministri possono essere individuate particolari tipologie di documenti,documenti analogici originali unici,unici formatiper inle originequali, suin supportoragione cartaceodi o,esigenze comunque,di nonnatura informaticopubblicistica, sostituiscono,permane adl'obbligo ognidella effettoconservazione didell'originale legge,analogico glioppure, originaliin dacaso cuidi sonoconservazione tratteottica sesostitutiva, la loro conformita' all'originale e'deve essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato,autorizzato con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondoda lequesti regolefirmata tecnichedigitalmente stabiliteed aiallegata sensial dell'articolodocumento 71.informatico.
La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- Codice dell'amministrazione digitale
- Questa versione vigente dal
- 29 gennaio 2009 al 25 gennaio 2011
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva