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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

((Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale))

D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale

Confronto con la versione precedente (14 settembre 2016):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Il documento informatico, cui e' apposta una firma elettronica, soddisfa il requisito della forma scritta e sul piano probatorio e' liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualita', sicurezza, integrita' e immodificabilita'.

2. Il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3, ha altresi' l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa anche regolamentare in materia di processo telematico.

Salvo il caso di sottoscrizione autenticata

redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullita', con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217. 2-bis). Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullita', con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all'articolo 1350, numero 13), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullita', con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale ovvero sono formati con le ulteriori modalita' di cui all'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo. 2-ter. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, ogni altro atto pubblico redatto su documento informatico e' sottoscritto dal pubblico ufficiale a pena di nullita' con firma qualificata o digitale. Le parti, i fidefacenti, l'interprete e i testimoni sottoscrivono personalmente l'atto, in presenza del pubblico ufficiale, con firma avanzata, qualificata o digitale ovvero con firma autografa acquisita digitalmente e allegata agli atti.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2017, N. 217.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179.

Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalita' definite con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.

Cronologia di questo articolo — 6 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice dell'amministrazione digitale
Questa versione vigente dal
27 gennaio 2018 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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