Testo normativo
Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie
D.Lgs. 82/2005 — Codice amministrazione digitale
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Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a:
coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi dell'amministrazione;
indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica;
accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi;
progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.
Note all'art. 17: - Per la legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici) si vedano le note alle premesse.
Note all'art. 17: - Per la legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici) si vedano le note alle premesse.
Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un proprio centro.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- 1 gennaio 2006fino al 14 maggio 2006
- 14 maggio 2006fino al 25 gennaio 2011
- 25 gennaio 2011fino al 14 settembre 2016
- 14 settembre 2016fino al 27 gennaio 2018
- 27 gennaio 2018fino al 17 luglio 2020
- 17 luglio 2020fino al 15 settembre 2020
- 15 settembre 2020fino al 1 giugno 2021
- 1 giugno 2021fino al 2 marzo 2024
- 2 marzo 2024in vigore oggi
- Atto
- Codice dell'amministrazione digitale
- Questa versione vigente dal
- 14 maggio 2006 al 25 gennaio 2011
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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