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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 15-bis

D.Lgs. 66/2017 — Inclusione scolastica

(Misure di accompagnamento).

1. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le misure di accompagnamento delle istituzioni scolastiche alle nuove modalità di inclusione previste dal presente decreto. In particolare, dovranno essere definite misure di accompagnamento in ordine a:

a) iniziative formative per il personale scolastico;

b) attivazione di progetti e iniziative per il supporto delle istituzioni scolastiche.

2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 è definita la composizione di un comitato istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la direzione e il coordinamento delle misure di accompagnamento. Ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese e qualsivoglia altro emolumento.

Da dove viene questo testo
Atto
Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00074)
Questa versione vigente dal
12 settembre 2019 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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