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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Persona con disabilita' avente diritto ai sostegni

L. 104/1992 — Diritti delle persone con disabilità

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 30 giugno 2024 al 25 febbraio 2025. Vai al testo vigente oggi.

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E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che e' causa di difficolta' di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.

La persona handicappata ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza della minorazione, alla capacita' complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.

Qualora la minorazione,compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'eta', in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravita'. Leil situazionisostegno riconosciutee' diintensivo gravita'e determinanodetermina priorita' nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. 31

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E' persona con disabilita' chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, in interazione con barriere di diversa natura, possono ostacolare la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri, accertate all'esito della valutazione di base. 31

La persona con disabilita' ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla necessita' di sostegno o di sostegno intensivo, correlata ai domini della Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilita' e della salute (ICF) dell'Organizzazione mondiale della sanita', individuata all'esito della valutazione di base, anche in relazione alla capacita' complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie. La necessita' di sostegno puo' essere di livello lieve o medio, mentre il sostegno intensivo e' sempre di livello elevato o molto elevato. 31

La presente legge si applica anche agli stranieri e agli apolidi, residenti, domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio nazionale. Le relative prestazioni sono corrisposte nei limiti ed alle condizioni previste dalla vigente legislazione o da accordi internazionali.

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AGGIORNAMENTO (31)

Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che le presenti modifiche si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33 del suddetto D.Lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (31)

Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che le presenti modifiche si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33 del suddetto D.Lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Da dove viene questo testo
Atto
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Questa versione vigente dal
30 giugno 2024 al 25 febbraio 2025
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
25 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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