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Testo normativo

Integrazione lavorativa

L. 104/1992 — Diritti delle persone con disabilità

Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli enti, istituzioni, cooperative sociali, di lavoro, di servizi, e dei centri di lavoro guidato, associazioni ed organizzazioni di volontariato che svolgono attivita' idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione lavorativa di persone handicappate.

Requisiti per l'iscrizione all'albo di cui al comma 1, oltre a quelli previsti dalle leggi regionali, sono:

avere personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile;

garantire idonei livelli di prestazioni, di qualificazione del personale e di efficienza operativa.

Le regioni disciplinano le modalita' di revisione ed aggiornamento biennale dell'albo di cui al comma 1.

I rapporti dei comuni, dei consorzi tra comuni e tra comuni e province, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali con gli organismi di cui al comma 1 sono regolati da convenzioni conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita' e con il Ministro per gli affari sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 e' condizione necessaria per accedere alle convenzioni di cui all'articolo 38.

Le regioni possono provvedere con proprie leggi:

a disciplinare le agevolazioni alle singole persone handicappate per recarsi al posto di lavoro e per l'avvio e lo svolgimento di attivita' lavorative autonome;

a disciplinare gli incentivi, le agevolazioni e i contributi ai datori di lavoro anche ai fini dell'adattamento del posto di lavoro per l'assunzione delle persone handicappate.

Nota all'art. 18: - Il capo II del titolo II del libro I del codice civile contiene la disciplina in materia di associazioni e fondazioni.

Nota all'art. 18: - Il capo II del titolo II del libro I del codice civile contiene la disciplina in materia di associazioni e fondazioni.

Da dove viene questo testo
Atto
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate
Questa versione vigente dal
18 febbraio 1992 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
25 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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