Testo normativo
Sopraelevazioni (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)
D.P.R. 380/2001 — Testo unico edilizia
E' consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purche' nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;
la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purche' il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico.
L'autorizzazione e' consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che e' possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneita' della struttura esistente a sopportare il nuovo carico. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis" E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
- Atto
- D.P.R. 380 del 6/06/2001
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 2002 a oggi
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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