Testo normativo
Contenuto delle norme tecniche (legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)
D.P.R. 380/2001 — Testo unico edilizia
Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 83, da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei diversi gradi di sismicita', definiscono:
l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicita' della zona ed alle larghezze stradali;
le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.
Le caratteristiche generali e le proprieta' fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioe' dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondita' alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle deformazioni e della stabilita' dei terreni medesimi, devono essere esaurientemente accertate.
Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori del-l'area edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le condizioni di stabilita' dei pendii medesimi.
Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entita' degli accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicita'.
- Atto
- D.P.R. 380 del 6/06/2001
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 2002 a oggi
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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