Testo normativo
Sospensione dei lavori (legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)
D.P.R. 380/2001 — Testo unico edilizia
Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma dell'articolo 69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.
I lavori non possono essere ripresi finche' il dirigente dell'ufficio tecnico regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente capo.
Della disposta sospensione e' data comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale perche' ne curi l'osservanza.
Da dove viene questo testo
- Atto
- D.P.R. 380 del 6/06/2001
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 2002 a oggi
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.