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Testo normativo

Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione (legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito dall'art. 6, legge 6 agosto 1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, art. 1)

D.P.R. 380/2001 — Testo unico edilizia

Confronto con la versione precedente (12 novembre 2014):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, la regione puo' disporre la sospensione o la demolizione delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione e' adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilita' dell'intervento.

Il provvedimento di sospensione o di demolizione e' notificato al titolare del permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento e' comunicato inoltre al comune.

La sospensione non puo' avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformita', ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.

Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la rimessa in pristino o la demolizione delle opere e' assegnato un termine entro il quale il responsabile dell'abuso e' tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22,23, comma 3,01, realizzati in assenza di segnalazione certificata di inizio attivita' o in contrasto con questa o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attivita'.

Cronologia di questo articolo — 4 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
D.P.R. 380 del 6/06/2001
Questa versione vigente dal
11 dicembre 2016 a oggi
Stato dell'atto
sconosciuto
Ultimo controllo
23 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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