Testo normativo
(Permesso di costruire convenzionato)
D.P.R. 380/2001 — Testo unico edilizia
Qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalita' semplificata, e' possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato
La convenzione, approvata con delibera del consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi.
Sono, in particolare, soggetti alla stipula di convenzione:
la cessione di aree anche al fine dell'utilizzo di diritti edificatori;
la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163;
le caratteristiche morfologiche degli interventi;
la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.
La convenzione puo' prevedere modalita' di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie.
Il termine di validita' del permesso di costruire convenzionato puo' essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.
Il procedimento di formazione del permesso di costruire convenzionato e' quello previsto dal Capo II del Titolo II della presente parte. Alla convenzione si applica altresi' la disciplina dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- Atto
- D.P.R. 380 del 6/06/2001
- Questa versione vigente dal
- 12 novembre 2014 a oggi
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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