Testo normativo
Art. 22
D.P.R. 380/2001 — Testo unico edilizia
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(Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attivita').
Sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attivita' di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' in conformita' alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente:
gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;dell'edificio o i prospetti;
gli interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), qualora riguardino le parti strutturali dell'edificio;
gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), diversi da quelli indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c.
Sono, altresi', realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attivita' le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attivita' di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonche' ai fini dell'agibilita', tali segnalazioni certificate di inizio attivita' costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Sono realizzabili mediante segnalazione certificata d'inizio attivita' e comunicate a fine lavori con attestazione del professionista, le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222.
Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 222.
La realizzazione degli interventi di cui al presente Capo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico, e' subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
E' comunque salva la facolta' dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui al presente Capo, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 23. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44 ed e' soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37.
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
- Atto
- D.P.R. 380 del 6/06/2001
- Questa versione vigente dal
- 17 luglio 2020 a oggi
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
SCIA: i lavori che si possono iniziare con una segnalazione
Se i lavori toccano le strutture o la facciata, di solito serve la SCIA: un tecnico presenta la segnalazione e puoi cominciare subito, ma il Comune può controllare dopo e fermare tutto se qualcosa non va.
Cosa dice
Si possono fare con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) la manutenzione straordinaria che riguarda le parti strutturali o i prospetti, il restauro e risanamento conservativo che tocca le strutture, e la ristrutturazione edilizia che non richiede il permesso di costruire. Con la SCIA si possono fare anche alcune varianti a un permesso di costruire già ottenuto.
Cosa significa
Con la SCIA i lavori possono partire subito, senza aspettare un sì del Comune: è il meccanismo generale dell'art. 19 della legge 241/1990, applicato all'edilizia. Il Comune controlla dopo, e se trova che mancano i requisiti può vietare di proseguire. È il gradino intermedio fra la CILA e il permesso di costruire.
Quando si applica
Per i lavori elencati, e sempre in conformità con il piano urbanistico, il regolamento edilizio e la disciplina edilizia in vigore.
Quando non si applica
Non basta per nuove costruzioni, per ristrutturazioni che portano a un edificio diverso con modifiche di volume, o per gli altri casi dell'art. 10, che richiedono il permesso di costruire. Per gli immobili vincolati servono prima il parere o l'autorizzazione di tutela.
Cosa puoi fare
Chiedere comunque il permesso di costruire al posto della SCIA, se preferisci una risposta espressa del Comune: l'articolo lo consente, senza pagare per questo il contributo di costruzione, salvo i casi previsti.
Attenzione
«Posso iniziare subito» non vuol dire «va tutto bene»: se la SCIA è presentata per lavori che non la consentono, o senza i requisiti, i lavori restano irregolari e le sanzioni penali dell'art. 44 restano ferme. Le Regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre i lavori che rientrano nella SCIA.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.