Testo normativo
Certificazioni e informazioni ai consumatori (legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 32)
D.P.R. 380/2001 — Testo unico edilizia
Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate secondo le modalita' stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 13/11/2001, n. 264 durante il periodo di "vacatio legis" E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
- Atto
- D.P.R. 380 del 6/06/2001
- Questa versione vigente dal
- 1 gennaio 2002 a oggi
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 23 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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