Testo normativo
Art. 49
D.Lgs. 285/1992 — Codice della strada
Veicoli a trazione animale
1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati da uno o più animali e si distinguono in:
a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone;
b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose;
c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.
2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini sono denominati slitte.
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Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che le disposizioni del titolo III del presente D.Lgs. si applicano dal 1° ottobre 1993.
- Atto
- D.Lgs. 285 del 30/04/1992
- Questa versione vigente dal
- 30 giugno 1993 a oggi
- Stato dell'atto
- sconosciuto
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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