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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 236

D.Lgs. 285/1992 — Codice della strada

Norme transitorie relative al titolo IV

1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano rilasciate successivamente al 30 settembre 1993

; le disposizioni dell'articolo 117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993.

. Le procedure in corso a quel momento sono osservate e le patenti rilasciate secondo le norme giàvigenti conservano la loro validità.

Parimenti conservano validità le patenti già rilasciate alla predetta data. Tale validità dura fino alla prima conferma di validità o revisione che si effettua, ai sensi dell'art. 126 o 128, dopo la detta scadenza; in tal caso si procederà, all' atto della conferma o della revisione, a conformare la patente alle nuove norme.

Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida dei motocicli.

2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti.

Da dove viene questo testo
Atto
D.Lgs. 285 del 30/04/1992
Questa versione vigente dal
1 ottobre 1993 a oggi
Stato dell'atto
sconosciuto
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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