Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO
DirittoTorna a «Contestare una sanzione amministrativa»

Testo normativo

Art. 205

D.Lgs. 285/1992 — Codice della strada

(Opposizione all'ordinanza-ingiunzione).

1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria.

L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

105

Note di aggiornamento della fonte (3 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (105)

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

Da dove viene questo testo
Atto
Nuovo codice della strada
Questa versione vigente dal
6 ottobre 2011 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
18 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.
DirittoTorna a «Contestare una sanzione amministrativa»

Segnala un errore in questa pagina