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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 17

D.Lgs. 285/1992 — Codice della strada

Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati

1. Fuori dei centri abitati, all'interno delle curve devesi assicurare, fuori della proprietà stradale, una fascia di rispetto, inibita a qualsiasi tipo di costruzione, di recinzione, di piantagione, di deposito, osservando le norme determinate dal regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura.

2. All'esterno delle curve si osservano le fasce di rispetto stabilite per le strade in rettilineo.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma

da € 430 a € 1.731

. (19) (29) (43) (52) (64) (80) (89)

(101) (114) (124) (133) (145)

163

4. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Note di aggiornamento della fonte (38 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (19)

Il Decreto 20 dicembre 1996 (in G.U. 28/12/1996, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997.

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AGGIORNAMENTO (29)

Il Decreto 22 dicembre 1998 (in G.U. 28/12/1998, n. 301) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 1999.

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AGGIORNAMENTO (43)

Il Decreto 29 dicembre 2000 (in G.U. 30/12/2000, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2001.

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AGGIORNAMENTO (52)

Il Decreto 24 dicembre 2002 (in G.U. 30/12/2002, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2003.

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AGGIORNAMENTO (64)

Il Decreto 22 dicembre 2004 (in G.U. 30/12/2004, n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2005.

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AGGIORNAMENTO (80)

Il Decreto 29 dicembre 2006 (in G.U. 30/12/2006, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2007.

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AGGIORNAMENTO (89)

Il Decreto 17 dicembre 2008 (in G.U. 30/12/2008, n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2009.

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AGGIORNAMENTO (101)

Il Decreto 22 dicembre 2010 (in G.U. 31/12/2010 n. 305) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2011.

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AGGIORNAMENTO (114)

Il Decreto 19 dicembre 2012 (in G.U. 31/12/2012 n. 303) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2013.

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AGGIORNAMENTO (124)

Il Decreto 16 dicembre 2014 (in G.U. 31/12/2014, n. 302) ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

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AGGIORNAMENTO (133)

Il Decreto 20 dicembre 2016 (in G.U. 30/12/2016, n. 304) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1 gennaio 2017.

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AGGIORNAMENTO (145)

Il Decreto 27 dicembre 2018 (in G.U. 29/12/2018, n. 301) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2019.

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AGGIORNAMENTO (163)

Il Decreto 31 dicembre 2020 (in G.U. 31/12/2020, n. 323) ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che la presente modifica avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Da dove viene questo testo
Atto
D.Lgs. 285 del 30/04/1992
Questa versione vigente dal
15 gennaio 2021 a oggi
Stato dell'atto
sconosciuto
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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