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Testo normativo

Art. 70

D.Lgs. 42/2004 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

Acquisto coattivo

1. Entro il termine indicato all'articolo 68, comma 3, l'ufficio di esportazione

, qualora non abbia già provveduto al rilascio o al diniego dell'attestato di libera circolazione,

può proporre al Ministero l'acquisto coattivo

della cosa per la quale

è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione alla regione e all'interessato, al quale dichiara altresì che l'oggetto gravato dalla proposta di acquisto resta in custodia presso l'ufficio medesimo fino alla conclusione del relativo procedimento. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni.

2. Il Ministero ha la facoltà di acquistare la cosa

. . .

per il valore indicato nella denuncia. Il provvedimento di acquisto è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia. Fino a quando non sia intervenuta la notifica del provvedimento di acquisto, l'interessato può rinunciare all'uscita dell'oggetto e provvedere al ritiro del medesimo.

3. Qualora il Ministero non intenda procedere all'acquisto, ne dà comunicazione, entro sessanta giorni dalla denuncia, alla regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione proponente. La regione ha facoltà di acquistare la cosa

. . .

nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 62, commi 2 e 3. Il relativo provvedimento è notificato all'interessato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla denuncia.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
Questa versione vigente dal
24 aprile 2008 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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