Testo normativo
Art. 180
D.Lgs. 42/2004 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
Inosservanza dei provvedimenti amministrativi
1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.
Nota all'art. 180:
- L'art. 650 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1930, dispone:
«Art. 650 (Inosservanza dei provvedimenti dell'autorita). - Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire quattrocentomila».
- Atto
- Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
- Questa versione vigente dal
- 1 maggio 2004 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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