Testo normativo
Art. 158
D.Lgs. 42/2004 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
Disposizioni regionali di attuazione
1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.
Nota all'art. 158:
- Il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, recante il «Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1940.
Da dove viene questo testo
- Atto
- Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
- Questa versione vigente dal
- 1 maggio 2004 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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