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Testo normativo

Art. 158

D.Lgs. 42/2004 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

Disposizioni regionali di attuazione

1. Fino all'emanazione di apposite disposizioni regionali di attuazione del presente codice restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Nota all'art. 158:

- Il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, recante il «Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1940.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
Questa versione vigente dal
1 maggio 2004 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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