Testo normativo
Art. 153
D.Lgs. 42/2004 — Codice dei beni culturali e del paesaggio
Cartelli pubblicitari
1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134
è vietata la posa in opera di cartelli o
altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente
, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.
2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1
è vietata la posa in opera di cartelli
o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata
ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli
, previo parere favorevole
del soprintendente
sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.
- Atto
- Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
- Questa versione vigente dal
- 24 aprile 2008 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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