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Testo normativo

Art. 153

D.Lgs. 42/2004 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

Cartelli pubblicitari

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134

è vietata la posa in opera di cartelli o

altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente

, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1

è vietata la posa in opera di cartelli

o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata

ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli

, previo parere favorevole

del soprintendente

sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
Questa versione vigente dal
24 aprile 2008 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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