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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 121-bis

D.Lgs. 42/2004 — Codice dei beni culturali e del paesaggio

(Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica).

1.

Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente capo, è istituita presso il Ministero della cultura l'Anagrafe digitale degli istituti, dei luoghi della cultura e dei beni culturali di appartenenza pubblica.

2.

L'Anagrafe censisce le informazioni relative alle forme di gestione e alla conformità dei livelli di qualità della valorizzazione del patrimonio culturale, al fine di raccogliere e rendere accessibili i relativi dati nonchè di monitorarne la gestione, valutando altresì l'adozione di forme alternative, nel rispetto dei principi di cui al presente codice, e di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alle attività di valorizzazione del patrimonio culturale medesimo secondo il principio di sussidiarietà.

3.

I dati censiti nell'Anagrafe comprendono almeno:

a) la natura del bene;

b) la forma di gestione diretta o indiretta;

c) in caso di gestione diretta, l'assenza di fruizione del bene e l'eventuale dichiarazione di interesse a forme di gestione indiretta;

d) in caso di gestione indiretta, l'identificativo dell'atto, del contratto o della convenzione che regola il rapporto, le modalità di assegnazione, la relativa durata, i diritti e gli obblighi delle parti;

e) gli elementi richiesti per la verifica dei livelli minimi di qualità delle attività di valorizzazione, anche con specifico riferimento ai dati pertinenti all'accessibilità, all'efficacia, all'efficienza e alla sostenibilità economico-finanziaria della modalità di gestione in atto rispetto all'obiettivo di preservare la memoria e l'identità della Repubblica, delle comunità e del loro territorio, di promuovere lo sviluppo della cultura, di assicurare l'attuazione dei principi di cui al presente codice nonchè di promuovere la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale;

f) i dati relativi agli immobili in disuso presenti nel territorio di competenza, precisandone la denominazione, la localizzazione, la proprietà, il regime di tutela, l'ambito cronologico, lo stato di conservazione e l'ultima destinazione d'uso e specificando anche eventuali progetti di restauro e accordi di valorizzazione esistenti.

4.

Sono tenuti alla comunicazione e all'aggiornamento dei dati di cui al comma 3 del presente articolo gli istituti e i luoghi della cultura pubblici di cui all'articolo 101 del presente codice nonchè le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano la proprietà o la disponibilità, a qualunque titolo, di beni culturali.

5.

Le procedure di funzionamento, le metodologie di raccolta, le tipologie di dati, le forme e le modalità di accesso e di pubblicazione sono stabilite con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevedendo l'integrazione e l'interoperabilità con altre banche di dati dello Stato, delle regioni e degli enti pubblici territoriali.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
Questa versione vigente dal
14 aprile 2026 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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