Testo normativo
Art. 98-quater
D.Lgs. 259/2003 — Codice comunicazioni elettroniche
(Trasparenza)
(ex art. 91 eecc; art. 64 cod. 2003)
1. L'Autorità, qualora provveda a calcolare il costo netto degli obblighi di servizio universale ai sensi di quanto disposto dall'articolo 98-bis, pubblica i principi e i particolari del metodo di calcolo del costo netto.
2. Qualora sia istituito un sistema di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale, l'Autorità pubblica i principi e il metodo di ripartizione dei costi di cui all'articolo 98-ter e il sistema di compensazione del costo netto.
3. Ferme restando le normative dell'Unione europea e nazionali sulla riservatezza commerciale, l'Autorità pubblica una relazione annuale che presenta i dati del costo degli obblighi di servizio universale che risulta dai calcoli effettuati. In particolare, l'Autorità indica nella relazione i contributi di tutte le imprese interessate, compresi gli eventuali vantaggi commerciali di cui abbiano beneficiato le imprese in conseguenza degli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 94 a 97.
- Atto
- Codice delle comunicazioni elettroniche
- Questa versione vigente dal
- 24 dicembre 2021 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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