Testo normativo
Art. 98-octies
D.Lgs. 259/2003 — Codice comunicazioni elettroniche
(Contributi sui diritti d'uso delle risorse di numerazione)
(ex art. 95 eecc; art. 35 cod. 2003)
1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle risorse di numerazione sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità, al fine di garantire l'impiego ottimale di tali risorse. I contributi sono dovuti nella misura prevista dall'allegato 11. L'Autorità e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che i contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi indicati all'articolo 4.
Da dove viene questo testo
- Atto
- Codice delle comunicazioni elettroniche
- Questa versione vigente dal
- 24 dicembre 2021 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
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