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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 98-octies

D.Lgs. 259/2003 — Codice comunicazioni elettroniche

(Contributi sui diritti d'uso delle risorse di numerazione)

(ex art. 95 eecc; art. 35 cod. 2003)

1. I contributi per la concessione di diritti di uso delle risorse di numerazione sono fissati dal Ministero sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità, al fine di garantire l'impiego ottimale di tali risorse. I contributi sono dovuti nella misura prevista dall'allegato 11. L'Autorità e il Ministero, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano che i contributi siano trasparenti, obiettivamente giustificati, proporzionati allo scopo perseguito e non discriminatori e tengano conto degli obiettivi indicati all'articolo 4.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice delle comunicazioni elettroniche
Questa versione vigente dal
24 dicembre 2021 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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