Testo normativo
Art. 97
D.Lgs. 259/2003 — Codice comunicazioni elettroniche
(Situazione dei servizi universali esistenti)
(ex art. 87 eecc)
1. L'Autorità e il Ministero, per quanto di rispettiva competenza, continuano a garantire la disponibilità o l'accessibilità economica dei servizi diversi dal servizio di accesso adeguato a internet a banda larga, quale definito ai sensi dell'articolo 94, comma 2, e dei servizi di comunicazione vocale in postazione fissa che erano in vigore il 20 dicembre 2018, ove la necessità di tali servizi sia determinata sulla base delle circostanze nazionali. Quando l'Autorità designa imprese per la fornitura di tali servizi in parte o nella totalità del territorio nazionale, si applica l'articolo 96. Il finanziamento di tali obblighi è conforme a quanto disposto dall'articolo 98-ter. Il Ministero sottopone a riesame gli obblighi imposti a norma del presente articolo entro il 21 dicembre 2022 e, successivamente, ogni tre anni.
- Atto
- Codice delle comunicazioni elettroniche
- Questa versione vigente dal
- 24 dicembre 2021 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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