Testo normativo
Art. 81
D.Lgs. 259/2003 — Codice comunicazioni elettroniche
(ex art. 70 eecc - art. 47 Codice 2003)
(Obblighi di non discriminazione)
1. Ai sensi dell'articolo 79, l'Autorità può imporre obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione o all'accesso.
2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l'impresa applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi equivalenti, e inoltre che essa fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali.
L'Autorità può imporle l'obbligo di fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, compresa la propria, negli stessi tempi, termini e condizioni, incluse quelle relative ai livelli di prezzi e servizi, e attraverso gli stessi sistemi e processi, al fine di garantire l'equivalenza dell'accesso.
- Atto
- Codice delle comunicazioni elettroniche
- Questa versione vigente dal
- 24 dicembre 2021 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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