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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 75

D.Lgs. 259/2003 — Codice comunicazioni elettroniche

(ex art. 64 eecc - art. 18 Codice 2003)

(Procedura per l'individuazione e la definizione dei mercati)

1. L'Autorità, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche, e le linee guida SPM, definisce i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel territorio nazionale, tenendo conto, tra l'altro, del grado di concorrenza a livello delle infrastrutture in tali aree, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. L'Autorità, se del caso, tiene altresì conto dei risultati della mappatura geografica svolta in conformità dell'articolo 22, comma 1. Prima di definire i mercati diversi da quelli individuati nella raccomandazione, applica la procedura di cui agli articoli 23 e 33.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice delle comunicazioni elettroniche
Questa versione vigente dal
24 dicembre 2021 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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