Testo normativo
Art. 221
D.Lgs. 259/2003 — Codice comunicazioni elettroniche
Entrata in vigore
3. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° agosto 2003
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie
Frattini, Ministro per gli affari esteri
Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Martino, Ministro della difesa
Marzano, Ministro delle attività produttive
Sirchia, Ministro della salute
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
- Atto
- Codice delle comunicazioni elettroniche
- Questa versione vigente dal
- 16 settembre 2003 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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