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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 221

D.Lgs. 259/2003 — Codice comunicazioni elettroniche

Entrata in vigore

3. Il Codice entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Gasparri, Ministro delle comunicazioni

Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie

Frattini, Ministro per gli affari esteri

Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Martino, Ministro della difesa

Marzano, Ministro delle attività produttive

Sirchia, Ministro della salute

Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Stanca, Ministro per l'innovazione e le tecnologie

La Loggia, Ministro per gli affari regionali

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Da dove viene questo testo
Atto
Codice delle comunicazioni elettroniche
Questa versione vigente dal
16 settembre 2003 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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