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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 211

D.Lgs. 259/2003 — Codice comunicazioni elettroniche

Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica

1. È vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica; si applica il disposto dell'articolo 97.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice delle comunicazioni elettroniche
Questa versione vigente dal
16 settembre 2003 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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