Testo normativo
Art. 211
D.Lgs. 259/2003 — Codice comunicazioni elettroniche
Turbative alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica
1. È vietato arrecare disturbi o causare interferenze alle reti ed ai servizi di comunicazione elettronica; si applica il disposto dell'articolo 97.
Da dove viene questo testo
- Atto
- Codice delle comunicazioni elettroniche
- Questa versione vigente dal
- 16 settembre 2003 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
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