Testo normativo
Art. 199
D.Lgs. 259/2003 — Codice comunicazioni elettroniche
Definizione di aeromobile.
1. Ai fini del presente Capo, per aeromobili si intendono quelli definiti dall'articolo 743 del codice della navigazione, esclusi quelli militari.
2. Per tutti gli altri termini del servizio radioelettrico mobile aereo, si intendono valide le definizioni date dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'UIT.
Nota all'art. 199:
- L'art. 743 del codice della navigazione così recita:
«Art. 743 (Nozione di aeromobile). - Per aeromobile si intende ogni macchina atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo ad un altro.
Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche tecniche, sono stabilite dal regolamento.».
Da dove viene questo testo
- Atto
- Codice delle comunicazioni elettroniche
- Questa versione vigente dal
- 16 settembre 2003 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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