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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 178

D.Lgs. 259/2003 — Codice comunicazioni elettroniche

Spese per i collaudi e le ispezioni

1. Per i collaudi e le ispezioni di cui all'articolo 176 effettuati dai propri funzionari, sono dovuti al Ministero, da parte dell'armatore o della società che gestisce il servizio, il rimborso delle spese e le quote di surrogazione del personale, stabilite con decreto del

Ministro delle imprese e del made in Italy

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per le prestazioni rese ad Enti diversi e privati.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice delle comunicazioni elettroniche
Questa versione vigente dal
28 aprile 2024 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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