Testo normativo
Art. 157
D.Lgs. 259/2003 — Codice comunicazioni elettroniche
Sanzioni civili.
1. Per i danni cagionati dai reati previsti dal presente Titolo si applicano le norme contenute negli articoli 185 e seguenti del codice penale.
2. Per le indennità previste nella prima parte dell'articolo 7 della Convenzione internazionale del 14 marzo 1884, si osserva la disposizione contenuta nel capoverso dello stesso articolo.
Nota all'art. 157:
- Gli articoli 185 e seguenti del codice penale riguardano: «Restituzioni e risarcimento del danno».
Da dove viene questo testo
- Atto
- Codice delle comunicazioni elettroniche
- Questa versione vigente dal
- 16 settembre 2003 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.