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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 15

D.Lgs. 259/2003 — Codice comunicazioni elettroniche

(Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale)

(ex art. 15

eecc

, art. 26 Codice 2003)

1. Le imprese soggette all'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 11 hanno il diritto di:

a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;

b) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformità dell'articolo 43;

c) utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 59 e 67, lo spettro radio in relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica;

d) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti d'uso delle risorse di numerazione conformemente all'articolo 98-septies;

e) fornire l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN

di cui all'articolo 68

.

2. Allorchè tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di:

a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolare di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea, alle condizioni

del presente capo

;

b) poter essere designate quali fornitori di vari elementi del servizio universale o in diverse parti del territorio nazionale conformemente agli articoli 96 e 97.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice delle comunicazioni elettroniche
Questa versione vigente dal
28 aprile 2024 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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