Testo normativo
Art. 15
D.Lgs. 259/2003 — Codice comunicazioni elettroniche
(Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale)
(ex art. 15
eecc
, art. 26 Codice 2003)
1. Le imprese soggette all'autorizzazione generale ai sensi dell'articolo 11 hanno il diritto di:
a) fornire reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico;
b) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti di installare strutture in conformità dell'articolo 43;
c) utilizzare, fatti salvi gli articoli 13, 59 e 67, lo spettro radio in relazione alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica;
d) che si esamini la loro domanda per la concessione dei necessari diritti d'uso delle risorse di numerazione conformemente all'articolo 98-septies;
e) fornire l'accesso a una rete pubblica di comunicazione elettronica attraverso le RLAN
di cui all'articolo 68
.
2. Allorchè tali imprese intendano fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l'autorizzazione generale dà loro inoltre il diritto di:
a) negoziare l'interconnessione con altri fornitori di reti e di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico titolare di un'autorizzazione generale, e ove applicabile ottenere l'accesso o l'interconnessione alle reti in qualunque luogo dell'Unione europea, alle condizioni
del presente capo
;
b) poter essere designate quali fornitori di vari elementi del servizio universale o in diverse parti del territorio nazionale conformemente agli articoli 96 e 97.
- Atto
- Codice delle comunicazioni elettroniche
- Questa versione vigente dal
- 28 aprile 2024 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 6 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
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