Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Art. 129

D.Lgs. 259/2003 — Codice comunicazioni elettroniche

Emittenza privata

1. Per i collegamenti in diretta attraverso ponti mobili e per i collegamenti temporanei, di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, le emittenti utilizzano esclusivamente le frequenze comprese nelle bande destinate allo scopo dal piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.

Nota all'art. 129:

- L'art. 1, comma 8, della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante: «Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonchè norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 aprile 1998, n. 99, così recita:

«Art. 1 (Differimento di termini relativi alle concessioni televisive e ulteriori disposizioni sul piano nazionale delle frequenze). - (Omissis).

8. Il comma 17 dell'art. 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, è sostituito dal seguente:

"17. Le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva operanti in ambito locale e le imprese di radiodiffusione sonora operanti in ambito nazionale possono effettuare collegamenti in diretta sia attraverso ponti mobili, sia attraverso collegamenti temporanei funzionanti su base non interferenziale con altri utilizzatori dello spettro radio, in occasione di avvenimenti di cronaca, politica, spettacolo, cultura, sport e attualità. Le stesse imprese, durante la diffusione dei programmi e sulle stesse frequenze assegnate, possono trasmettere dati e informazioni all'utenza. La concessione costituisce titolo per l'utilizzazione dei ponti mobili e dei collegamenti temporanei, nonchè per trasmettere dati e informazioni all'utenza".».

Da dove viene questo testo
Atto
Codice delle comunicazioni elettroniche
Questa versione vigente dal
16 settembre 2003 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

Segnala un errore in questa pagina