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Testo normativo

Art. 12

D.Lgs. 259/2003 — Codice comunicazioni elettroniche

(Sperimentazione)

(art. 39 Codice 2003)

1. Fatti salvi i criteri e le procedure specifiche previsti da norme di legge e di regolamento in materia di sperimentazione della radiodiffusione sonora e televisiva terrestre in tecnica digitale, la sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica è subordinata a

segnalazione

preventiva. L'impresa interessata presenta al Ministero una

segnalazione

della persona fisica titolare o del legale rappresentante della persona giuridica o di soggetti da loro delegati, contenente l'intenzione di effettuare una sperimentazione di reti o servizi di comunicazione elettronica, conformemente al modello riportato nell'allegato 13. L'impresa è abilitata ad iniziare la sperimentazione a decorrere dall'avvenuta presentazione della

segnalazione

. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Ministero, entro e non oltre trenta giorni dalla presentazione della

segnalazione

, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare agli interessati entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività.

2. La

segnalazione

di cui al comma 1:

a) non costituisce titolo per il conseguimento di una successiva autorizzazione generale per l'offerta al pubblico, a fini commerciali, della rete o servizio di comunicazione elettronica oggetto di sperimentazione;

b) non riveste carattere di esclusività nè in relazione al tipo di rete o servizio, nè in relazione all'area o alla tipologia di utenza interessate;

c) può prevedere, a causa della limitatezza delle risorse di spettro radio disponibili per le reti o servizi di comunicazione elettronica, l'espletamento della sperimentazione in regime di condivisione di frequenze.

3. La

segnalazione

di cui al comma 1 deve indicare:

a) l'eventuale richiesta di concessione di diritti individuali

d'uso

delle frequenze radio e dei numeri necessari;

b) la durata della sperimentazione, limitata nel tempo e comunque non superiore a sei mesi, a partire dal giorno indicato per l'avvio della stessa;

c) l'estensione dell'area operativa, le modalità di esercizio, la tipologia, la consistenza dell'utenza ammessa che, comunque, non può superare le tremila unità, e il carattere sperimentale del servizio;

d) l'eventuale previsione di oneri economici per gli utenti che aderiscono alla sperimentazione;

e) l'obbligo di comunicare all'utente la natura sperimentale del servizio e l'eventuale sua qualità ridotta;

f) l'obbligo di comunicare al Ministero e, ove siano interessate reti o e servizi pubblici, all'Autorità i risultati della sperimentazione al termine della stessa.

4. Se la sperimentazione

comprende l'attribuzione di diritti individuali d'uso, con l'assegnazione delle frequenze radio o di risorse di numerazione,

il Ministero li concede, entro

quattro settimane

dal ricevimento della

segnalazione

nel caso di numeri assegnati per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di numerazione, ed entro

otto settimane

nel caso delle frequenze radio assegnate per scopi specifici nell'ambito del piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Se la

segnalazione

risulta incompleta, il Ministero, entro i termini di cui al primo periodo, invita l'impresa interessata a integrarla. I termini vengono sospesi fino al recepimento delle integrazioni che debbono pervenire al Ministero entro e non oltre dieci giorni dalla richiesta. Il mancato ricevimento nei termini delle integrazioni richieste costituisce rinuncia alla sperimentazione.

5. Per il rinnovo della sperimentazione si applica la procedura di cui al comma 1 e la presentazione della richiesta deve avvenire entro sessanta giorni antecedenti la data di scadenza.

Da dove viene questo testo
Atto
Codice delle comunicazioni elettroniche
Questa versione vigente dal
28 aprile 2024 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
6 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva
Questo è il testo della norma, non una spiegazione. Per questo articolo non è ancora stata scritta una scheda esplicativa.

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