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DirittoTorna a «Difendersi davanti a un giudice»

Testo normativo

Art. 128

Costituzione

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3))

Da dove viene questo testo
Atto
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Questa versione vigente dal
8 novembre 2001 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
18 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Articolo abrogato nel 2001

In parole semplici

Questo articolo non esiste più dal 2001. Diceva che Comuni e Province sono enti autonomi entro i limiti fissati dallo Stato: oggi la loro autonomia è scritta in modo più forte negli articoli 114 e 118.

Cosa dice

L'articolo è stato abrogato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Cosa significa

Il testo originario diceva: «Le Province e i Comuni sono enti autonomi nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni». La formula «**nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica**» collocava Comuni e Province in una posizione subordinata: la loro autonomia esisteva nei limiti che lo Stato decideva. L'abrogazione non ha tolto nulla, anzi. Il contenuto è stato riscritto in modo più forte negli articoli **114** — che elenca Comuni e Province fra gli enti che *costituiscono* la Repubblica, con statuti e poteri propri — e **118**, che attribuisce loro le funzioni amministrative in base alla sussidiarietà. È il secondo esempio, insieme all'articolo 115, di articolo svuotato perché il suo contenuto è stato promosso altrove.

A chi si applica

Nessuno: l'articolo non produce più effetti.

Quando non si applica

Non è applicabile in alcun caso.

Cosa puoi fare

Per l'autonomia di Comuni e Province oggi si guarda agli articoli 114, 117, 118 e 119.

Attenzione

Testi e manuali anteriori al 2001 citano questo articolo come vigente. Se lo trovi citato, verifica la data della fonte.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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