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Testo normativo

Art. 115

Costituzione

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 18 OTTOBRE 2001, N. 3))

Da dove viene questo testo
Atto
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Questa versione vigente dal
8 novembre 2001 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
18 ottobre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Articolo abrogato nel 2001

In parole semplici

Questo articolo non esiste più dal 2001. Diceva che le Regioni sono enti autonomi: quel principio è oggi nell'articolo 114, scritto in modo più forte.

Cosa dice

L'articolo è stato abrogato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Cosa significa

Il testo originario diceva: «Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione». È stato abrogato non perché quel principio sia venuto meno, ma perché è stato **spostato e rafforzato**: la riforma del Titolo V del 2001 lo ha riscritto dentro l'articolo 114, che oggi elenca Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato come enti che **costituiscono** la Repubblica, tutti con statuti, poteri e funzioni propri. È un esempio utile di come si legge una Costituzione modificata: un articolo vuoto non significa che una garanzia sia stata tolta. Bisogna sempre chiedersi dove è finito il suo contenuto.

A chi si applica

Nessuno: l'articolo non produce più effetti.

Quando non si applica

Non è applicabile in alcun caso.

Cosa puoi fare

Per l'autonomia regionale oggi si guarda agli articoli 114, 117, 118 e 119.

Attenzione

Un articolo abrogato non va citato come se fosse in vigore. Se lo si trova citato in un testo, quel testo è anteriore al 2001 o non è aggiornato.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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