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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

Rimessione in termini

L. 212/2000 — Statuto del contribuente

Confronto con la versione precedente (1 gennaio 2016):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Il Ministro delle finanze, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rimette in termini i contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari e' impedito da cause di forza maggiore. Qualora la rimessione in termini concerna il versamento di tributi, il decreto e' adottato dal Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Con proprio decreto il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, puo' sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili.

2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differitidifferiti, ai sensi del comma 22, avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessoriaccessori, relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalita' e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo.scopo dal fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. I versamenti dei tributi oggetto di sospensione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al predetto fondo

2-ter. Per i tributi non sospesi ne' differiti ai sensi del comma 2, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo, i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi con danni riconducibili all'evento e individuati con la medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale e' dichiarato lo stato di emergenza possono chiedere la rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, dei tributi che scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, con istanza da presentare al competente ufficio, secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione

COMMA ABROGATO DAL D.L. 17 OTTOBRE 2016, N. 189, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 15 DICEMBRE 2016, N. 229

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Da dove viene questo testo
Atto
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
Questa versione vigente dal
18 dicembre 2016 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
22 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Alluvioni, terremoti, forza maggiore: la rimessione in termini

In parole semplici

Dopo un terremoto o un'alluvione le scadenze fiscali possono slittare — ma serve un decreto pubblicato in Gazzetta, e devi rientrarci. Attenzione: quei versamenti poi vanno fatti lo stesso, senza sanzioni né interessi, e si possono spalmare fino a diciotto rate.

Cosa dice

L'articolo prevede che il Ministro rimetta in termini, con decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, i contribuenti il cui tempestivo adempimento di obblighi tributari sia stato impedito da cause di forza maggiore; quando la rimessione riguarda il versamento di tributi, il decreto è adottato di concerto con il Ministro competente per il bilancio. Prevede inoltre che il Ministro possa sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili. Stabilisce che la ripresa dei versamenti sospesi o differiti avvenga senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo a decorrere dal mese successivo alla scadenza della sospensione, con le modalità definite da decreto ministeriale.

Cosa significa

È l'articolo che si attiva dopo un terremoto, un'alluvione, un'emergenza sanitaria: la ragione per cui in quelle situazioni le scadenze fiscali slittano. Due cose vanno sapute per non perdere il beneficio. La prima: non opera da sola. Serve un decreto ministeriale pubblicato in Gazzetta, che individua il territorio, i soggetti e le scadenze interessate — quindi la domanda giusta dopo un evento non è «sono sospese le scadenze?» ma «esiste il decreto, e io ci rientro?». La seconda riguarda la ripresa, ed è la parte che sorprende di più: i versamenti sospesi vanno poi fatti, senza sanzioni né interessi per il periodo di sospensione, ma vanno fatti — la sospensione è un rinvio, non un condono. La rateizzazione fino a diciotto rate serve proprio a rendere sostenibile quel ritorno.

A chi si applica

Ai contribuenti colpiti da cause di forza maggiore o da eventi eccezionali e imprevedibili, nei limiti individuati dal decreto.

Quando si applica

Quando un decreto ministeriale dispone la rimessione in termini, la sospensione o il differimento.

Quando non si applica

Non opera automaticamente al verificarsi dell'evento: occorre il decreto, e occorre rientrare nell'ambito soggettivo e territoriale che esso definisce.

Cosa puoi fare

Dopo un evento eccezionale, cercare in Gazzetta Ufficiale il decreto e verificare quali Comuni, quali soggetti e quali scadenze copre. Segnare subito la data di ripresa dei versamenti e valutare la rateizzazione: è il momento in cui molte posizioni si rovinano, non durante la sospensione.

Termini

Fino a diciotto rate mensili di pari importo per la ripresa dei versamenti sospesi, dal mese successivo alla scadenza della sospensione.

Attenzione

La sospensione rinvia, non cancella. Chi la vive come un annullamento del debito si ritrova alla ripresa con l'intero importo da versare in poco tempo.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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