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DirittoTorna a «Essere trattato con chiarezza e buona fede dal fisco»

Testo normativo

(Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti).

L. 212/2000 — Statuto del contribuente

Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione finanziaria ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilita', dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.

E' fatto divieto all'amministrazione finanziaria di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

Da dove viene questo testo
Atto
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
Questa versione vigente dal
18 gennaio 2024 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
22 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Il fisco può incrociare le banche dati, ma non può divulgare

In parole semplici

Il fisco può incrociare i dati che stanno negli archivi pubblici per fare i controlli. Ma non può divulgarli, salvo quando una legge lo impone.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che, nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione finanziaria ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. Fa divieto all'amministrazione finanziaria di divulgare quei dati e quelle informazioni, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge ove da essa non specificamente derogati.

Cosa significa

Riconosce un potere e lo bilancia con un divieto, ed è utile leggerli insieme perché descrivono il patto su cui si regge il fisco digitale. Il potere è ampio: l'amministrazione può incrociare le banche dati pubbliche, e l'interoperabilità è ormai la modalità ordinaria con cui vengono costruiti gli accertamenti. Il contrappeso è che quei dati non escono: il divieto di divulgazione è espresso, e cede solo davanti a obblighi di trasparenza previsti da una legge. Per chi è preoccupato di come vengano usate le proprie informazioni fiscali, questo è l'articolo da conoscere, insieme ai diritti che il regolamento europeo sulla protezione dei dati riconosce comunque — accesso, rettifica, limitazione — nei limiti previsti per il settore tributario.

A chi si applica

A tutti i contribuenti.

Quando si applica

In ogni attività di acquisizione e trattamento di dati fiscali.

Quando non si applica

Il divieto di divulgazione non copre gli obblighi di trasparenza previsti per legge, quando non siano specificamente derogati.

Cosa puoi fare

Se ritieni che dati fiscali che ti riguardano siano stati divulgati fuori dai casi consentiti, la strada è il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, oltre alla segnalazione al Garante nazionale del contribuente per la disfunzione amministrativa.

Attenzione

Il potere di acquisizione è ampio e legittimo: contestare l'incrocio delle banche dati in sé non è una linea difensiva. Ciò che si può contestare è l'uso di dati acquisiti fuori dai limiti stabiliti dalla legge.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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