Testo normativo
(Divieto di divulgazione dei dati dei contribuenti).
L. 212/2000 — Statuto del contribuente
Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione finanziaria ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilita', dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.
E' fatto divieto all'amministrazione finanziaria di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.
- Atto
- Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
- Questa versione vigente dal
- 18 gennaio 2024 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 22 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Il fisco può incrociare le banche dati, ma non può divulgare
Il fisco può incrociare i dati che stanno negli archivi pubblici per fare i controlli. Ma non può divulgarli, salvo quando una legge lo impone.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che, nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'amministrazione finanziaria ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge. Fa divieto all'amministrazione finanziaria di divulgare quei dati e quelle informazioni, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge ove da essa non specificamente derogati.
Cosa significa
Riconosce un potere e lo bilancia con un divieto, ed è utile leggerli insieme perché descrivono il patto su cui si regge il fisco digitale. Il potere è ampio: l'amministrazione può incrociare le banche dati pubbliche, e l'interoperabilità è ormai la modalità ordinaria con cui vengono costruiti gli accertamenti. Il contrappeso è che quei dati non escono: il divieto di divulgazione è espresso, e cede solo davanti a obblighi di trasparenza previsti da una legge. Per chi è preoccupato di come vengano usate le proprie informazioni fiscali, questo è l'articolo da conoscere, insieme ai diritti che il regolamento europeo sulla protezione dei dati riconosce comunque — accesso, rettifica, limitazione — nei limiti previsti per il settore tributario.
A chi si applica
A tutti i contribuenti.
Quando si applica
In ogni attività di acquisizione e trattamento di dati fiscali.
Quando non si applica
Il divieto di divulgazione non copre gli obblighi di trasparenza previsti per legge, quando non siano specificamente derogati.
Cosa puoi fare
Se ritieni che dati fiscali che ti riguardano siano stati divulgati fuori dai casi consentiti, la strada è il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, oltre alla segnalazione al Garante nazionale del contribuente per la disfunzione amministrativa.
Attenzione
Il potere di acquisizione è ampio e legittimo: contestare l'incrocio delle banche dati in sé non è una linea difensiva. Ciò che si può contestare è l'uso di dati acquisiti fuori dai limiti stabiliti dalla legge.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.