Vai al contenuto
CITTADINOINFORMATO
DirittoTorna a «Essere trattato con chiarezza e buona fede dal fisco»

Testo normativo

Conoscenza degli atti e semplificazione

L. 212/2000 — Statuto del contribuente

Stai leggendo una versione passata, in vigore dal 30 giugno 2019 al 20 agosto 2022. Vai al testo vigente oggi.

L'amministrazione finanziaria deve assicurare l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalita' idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

L'amministrazione deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l'irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

3. L'amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalita' di comunicazione e di pubblicita', almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l'adempimento al quale si riferiscono

I modelli e le relative istruzioni devono essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria. L'amministrazione finanziaria assicura che il contribuente possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e piu' agevoli.

3-ter. Le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' relative all'attuazione dei commi 3 e 3-bis nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni gia' in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'articolo 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualita' del soggetto interessato dalla azione amministrativa.

Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto. La disposizione non si applica nell'ipotesi di iscrizione a ruolo di tributi per i quali il contribuente non e' tenuto ad effettuare il versamento diretto. Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma. (9)

Cronologia di questo articolo — 5 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Cosa è cambiato rispetto alla versione precedente →

Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (9)

Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 2-bis, comma 1) che a partire dalle dichiarazioni presentate dal 1° gennaio 2006, l'invito previsto dal comma 5 e' effettuato: a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che se previsto nell'incarico di trasmissione portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito; b) mediante raccomandata con avviso di ricevimento in ogni altro caso.

Da dove viene questo testo
Atto
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
Questa versione vigente dal
30 giugno 2019 al 20 agosto 2022
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
22 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Trenta giorni per chiarire, prima che diventi una cartella

In parole semplici

Prima di mandarti una cartella, in molti casi il fisco deve avvisarti e darti almeno trenta giorni per spiegare. Quel momento è il più importante: rispondere lì è più semplice e meno caro che fare ricorso dopo. E non possono chiederti documenti che hanno già.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che l'amministrazione deve assicurare l'effettiva conoscenza degli atti destinati al contribuente, comunicandoli nel luogo di effettivo domicilio e con modalità che ne tutelino la riservatezza. Prevede che l'amministrazione informi il contribuente di ogni fatto da cui possa derivare il mancato riconoscimento di un credito o l'irrogazione di una sanzione, chiedendogli di integrare o correggere. Stabilisce che modelli, istruzioni e servizi telematici siano disponibili almeno sessanta giorni prima della scadenza, e comprensibili anche a chi non ha conoscenze tributarie. Vieta di chiedere documenti già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni indicate dal contribuente. Prevede infine che, prima dell'iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione della dichiarazione, in caso di incertezze su aspetti rilevanti il contribuente sia invitato a fornire chiarimenti entro un termine non inferiore a trenta giorni, e che i provvedimenti emessi in violazione di questa regola siano annullabili.

Cosa significa

Il comma 5 è la parte che cambia le cose in concreto. La sequenza che porta a una cartella di pagamento passa quasi sempre da un avviso bonario: quell'avviso non è una gentilezza, è un passaggio che la legge impone quando ci sono incertezze rilevanti sulla dichiarazione, e ha un termine minimo di trenta giorni. Saltarlo rende il provvedimento annullabile. Il comma 4 è l'equivalente fiscale del divieto di chiedere certificati che la pubblica amministrazione ha già. Il comma 1 dice una cosa che sembra ovvia ma non lo è: la comunicazione va fatta dove il contribuente sta davvero, non all'ultimo indirizzo comodo per l'ufficio.

A chi si applica

A tutti i contribuenti.

Quando si applica

Nei rapporti con l'amministrazione finanziaria, e in particolare prima dell'iscrizione a ruolo conseguente alla liquidazione di una dichiarazione.

Quando non si applica

Il comma 5 non si applica quando si iscrivono a ruolo tributi per i quali non è previsto il versamento diretto. Restano ferme le regole speciali sulla notifica degli atti tributari.

Cosa puoi fare

Se ricevi un avviso bonario, rispondere entro il termine indicato è il momento più utile di tutta la vicenda: correggere lì costa molto meno che impugnare dopo. Se invece ti arriva una cartella senza che nessun avviso l'abbia preceduta, verifica se rientrava nei casi in cui l'invito era dovuto: è un vizio da far valere.

Cosa devi fare

Tenere aggiornato il proprio domicilio presso l'amministrazione. Molte notifiche contestate sono in realtà notifiche andate a un indirizzo che il contribuente non aveva aggiornato.

Termini

Almeno trenta giorni per rispondere all'invito a fornire chiarimenti; almeno sessanta giorni fra la messa a disposizione di modelli e istruzioni e la scadenza dell'adempimento.

Attenzione

Che un vizio esista non significa che convenga automaticamente impugnare: costi, importi e termini vanno valutati insieme. Questa scheda descrive la norma, non consiglia una strategia.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

DirittoTorna a «Essere trattato con chiarezza e buona fede dal fisco»

Segnala un errore in questa pagina