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CITTADINOINFORMATO

Testo normativo

(Principio del contraddittorio)

L. 212/2000 — Statuto del contribuente

Confronto con la versione precedente (29 maggio 2024):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice

Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilita', da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo. 23(23)

Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. 23(23)

Per consentire il contradditorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalita' idonee a garantirne la conoscibilita', lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore complessivamente a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero,e, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non e' adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo. Se la scadenza di tale termine e' successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine e' posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed e' motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.

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AGGIORNAMENTO (23)

Il D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente ne' agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 7-bis, comma 2) che "Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresi' quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore".

Cronologia di questo articolo — 3 versioni

Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.

Note di aggiornamento della fonte (2 righe)

Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.

AGGIORNAMENTO (23)

Il D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67, ha disposto (con l'art. 7-bis, comma 1) che "Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che esso si applica esclusivamente agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, ma non a quelli per i quali la normativa prevede specifiche forme di interlocuzione tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente ne' agli atti di recupero conseguenti al disconoscimento di crediti di imposta inesistenti". Ha inoltre disposto (con l'art. 7-bis, comma 2) che "Il comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che tra gli atti per i quali non sussiste il diritto al contraddittorio da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze rientrano altresi' quelli di diniego di istanze di rimborso, in funzione anche del relativo valore".

Da dove viene questo testo
Atto
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
Questa versione vigente dal
20 dicembre 2025 a oggi
Stato dell'atto
vigente
Ultimo controllo
22 settembre 2026
Fonte
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
Testo ufficiale
apri su Normattiva

Spiegazione — non è il testo di legge

Il diritto a dire la tua prima che l'atto sia firmato

In parole semplici

Prima di emettere molti atti fiscali, l'ufficio deve mandarti una bozza e darti almeno sessanta giorni per rispondere, e nell'atto finale deve spiegare perché non ti ha dato ragione. Chiedi anche di vedere il fascicolo: è un tuo diritto, ma devi domandarlo.

Cosa dice

L'articolo stabilisce che tutti gli atti autonomamente impugnabili davanti agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo. Prevede che il diritto non sussista per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto ministeriale, né nei casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Stabilisce che l'amministrazione comunichi al contribuente lo schema di atto assegnando un termine non inferiore complessivamente a sessanta giorni per le controdeduzioni e, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo, e che l'atto non sia adottato prima di quella scadenza, con posticipazione del termine di decadenza nei casi indicati. Prevede infine che l'atto finale tenga conto delle osservazioni del contribuente e sia motivato riguardo a quelle non accolte.

Cosa significa

È la novità più importante dello Statuto degli ultimi anni: generalizza un principio che prima valeva solo in alcuni settori. La logica è che l'atto impositivo non nasca a sorpresa, ma alla fine di uno scambio: l'ufficio mostra lo schema, il contribuente risponde, e la risposta deve essere considerata per iscritto. Due dettagli contano più degli altri. Il primo è che il diritto di accedere al fascicolo va esercitato con una richiesta: non arriva da solo. Il secondo è che l'obbligo di motivare sul mancato accoglimento rende verificabile se le osservazioni sono state lette davvero o archiviate con una formula. Il perimetro, però, è più stretto di quanto la parola «tutti» faccia pensare: una norma di interpretazione autentica del 2024 lo ha limitato agli atti che recano una pretesa impositiva, escludendo quelli con forme di interlocuzione già previste e gli atti di recupero di crediti d'imposta inesistenti.

A chi si applica

A tutti i contribuenti destinatari di atti impositivi autonomamente impugnabili.

Quando si applica

Prima dell'adozione dell'atto.

Quando non si applica

Non si applica agli atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto ministeriale, né nei casi motivati di fondato pericolo per la riscossione. Secondo la norma interpretativa del 2024 non si applica agli atti che non recano una pretesa impositiva, a quelli per cui esistono forme specifiche di interlocuzione e agli atti di recupero di crediti d'imposta inesistenti; fra gli atti esclusi rientrano anche i dinieghi di istanze di rimborso individuati con decreto.

Cosa puoi fare

Ricevuto lo schema di atto, presentare controdeduzioni scritte entro il termine e, contestualmente, chiedere di accedere e di estrarre copia del fascicolo. Se l'atto definitivo non spiega perché le tue osservazioni non sono state accolte, è un punto da sollevare.

Termini

Non meno di sessanta giorni complessivi dalla comunicazione dello schema di atto.

Attenzione

Se il contraddittorio non c'è stato, l'atto è annullabile, non nullo: significa che il vizio va fatto valere nei modi e nei termini del ricorso, altrimenti l'atto resta in piedi. È esattamente il tipo di questione che conviene portare a un professionista mentre i termini sono ancora aperti.

Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.

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