Testo normativo
Utilizzo del decreto-legge in materia tributaria
L. 212/2000 — Statuto del contribuente
Non si puo' disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi ne' prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.
- Atto
- Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
- Questa versione vigente dal
- 1 agosto 2000 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 22 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Un nuovo tributo non si istituisce con un decreto-legge
Una tassa nuova non si può creare con un decreto-legge, che entra in vigore subito e viene convertito solo dopo. E non si può nemmeno estendere una tassa esistente a chi prima non la pagava.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che non si può disporre con decreto-legge l'istituzione di nuovi tributi né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti.
Cosa significa
Il decreto-legge entra in vigore subito e viene convertito dopo: è lo strumento della necessità e dell'urgenza. Applicarlo a un tributo nuovo significherebbe far pagare le persone prima che il Parlamento si sia pronunciato, e con il rischio che la conversione poi non arrivi. Questa norma lo esclude, e per la stessa ragione esclude l'estensione di un tributo esistente a categorie di soggetti che prima non lo pagavano — che sarebbe, per chi entra nel perimetro, un tributo nuovo a tutti gli effetti. Come per il resto dello Statuto, il limite è quello dell'articolo 1: è una legge ordinaria, quindi un decreto-legge successivo potrebbe derogarvi espressamente. Ma la deroga sarebbe visibile, ed è esattamente ciò che la norma vuole ottenere.
A chi si applica
A tutti i contribuenti.
Quando si applica
Quando un decreto-legge contiene disposizioni tributarie.
Cosa puoi fare
Se ti viene chiesto un tributo istituito con decreto-legge, verificare se si tratta davvero di un tributo nuovo o della modifica di uno esistente: la distinzione è quella su cui si gioca l'applicazione di questo articolo.
Attenzione
Il divieto riguarda l'istituzione di nuovi tributi e l'estensione a nuove categorie, non ogni modifica fiscale: aliquote, scadenze e adempimenti di tributi esistenti restano nella disponibilità del decreto-legge.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.