Testo normativo
Efficacia temporale delle norme tributarie
L. 212/2000 — Statuto del contribuente
Confronto con la versione precedente (18 gennaio 2024):testo tolto testo aggiunto · torna al testo semplice
Salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Le presunzioni legali non si applicano retroattivamente. Relativamente ai tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono.
In ogni caso, le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.
I termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti di imposta non possono essere prorogati. 25
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AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2025, n. 108 ha disposto (con l'art. 12-ter, comma 17) che "In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o piu' annualita' tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualita' oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2025-2026, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al medesimo articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in scadenza al 31 dicembre 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026".
Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
Note di aggiornamento della fonte (2 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (25)
Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2025, n. 108 ha disposto (con l'art. 12-ter, comma 17) che "In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale e che hanno adottato, per una o piu' annualita' tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento di cui al comma 1 del presente articolo, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativi alle annualita' oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028. In ogni caso, per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio d'imposta 2025-2026, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui al medesimo articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e al medesimo articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in scadenza al 31 dicembre 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026".
- Atto
- Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
- Questa versione vigente dal
- 2 agosto 2025 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 22 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Le regole fiscali non valgono all'indietro, e nuovi adempimenti non scadono prima di sessanta giorni
Le regole del fisco non si applicano al passato, e se ti impongono qualcosa di nuovo devi avere almeno sessanta giorni per farlo. Attenzione però: una legge successiva può dire il contrario, e a volte lo dice.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e che le presunzioni legali non si applicano retroattivamente; che per i tributi periodici le modifiche si applicano solo dal periodo d'imposta successivo a quello in corso quando entrano in vigore; che in ogni caso non possono essere previsti adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata prima del sessantesimo giorno dall'entrata in vigore della norma o dei provvedimenti di attuazione; e che i termini di prescrizione e di decadenza per gli accertamenti non possono essere prorogati.
Cosa significa
È la regola che dà un minimo di prevedibilità al fisco: quello che fai oggi si giudica con le regole di oggi, non con quelle che verranno. I quattro commi rispondono a quattro paure diverse — una norma che cambia le carte in tavola a posteriori, una modifica che entra in vigore a metà anno d'imposta, un adempimento annunciato con pochi giorni di preavviso, una scadenza per l'accertamento spostata in avanti quando sta per arrivare. Va però letto sapendo due cose. La prima è che lo Statuto è una legge ordinaria: una legge successiva può derogarvi, e in concreto succede, come mostrano le proroghe dei termini di accertamento disposte da provvedimenti recenti in esplicita deroga al comma 3. La seconda è che il divieto di retroattività non impedisce all'amministrazione di controllare anni passati: quello è l'accertamento, ed è un'altra cosa.
A chi si applica
A tutti i contribuenti.
Quando si applica
Ogni volta che entra in vigore una disposizione tributaria nuova.
Quando non si applica
Non protegge da una legge successiva che deroghi espressamente allo Statuto, e non impedisce i controlli sulle annualità passate secondo le regole allora vigenti.
Cosa puoi fare
Se un atto ti applica una regola entrata in vigore dopo il comportamento che contesta, o ti chiede un adempimento con meno di sessanta giorni di preavviso, è un punto da sollevare: prima in autotutela, poi eventualmente nel ricorso.
Cosa devi fare
Verificare, prima di invocare questo articolo, se la norma che ti riguarda contiene una deroga espressa. Le proroghe dei termini viaggiano quasi sempre così.
Termini
Sessanta giorni è il preavviso minimo fra l'entrata in vigore di una disposizione e la scadenza dell'adempimento che essa introduce.
Attenzione
Questa scheda spiega un principio generale. Se stai valutando se un atto è viziato, la risposta dipende dal testo esatto della norma applicata e dalle sue eventuali deroghe: è una verifica che va fatta sul caso, non sul principio.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.