Testo normativo
Contribuenti non residenti
L. 212/2000 — Statuto del contribuente
Al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalita' di applicazione delle imposte, la utilizzazione di moduli semplificati nonche' agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle modalita' di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte.
Con decreto del Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, relativo ai poteri regolamentari dei Ministri nelle materie di loro competenza, sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
Nota all'art. 14: - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si rinvia alle note all'art. 8.
Nota all'art. 14: - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si rinvia alle note all'art. 8.
- Atto
- Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
- Questa versione vigente dal
- 1 agosto 2000 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 22 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
Chi vive all'estero ha diritto a informazioni e moduli semplificati
Chi vive all'estero ma paga tasse in Italia ha diritto a informazioni, moduli semplificati e procedure agevolate per codice fiscale, dichiarazioni e pagamenti.
Cosa dice
L'articolo stabilisce che al contribuente residente all'estero sono assicurate le informazioni sulle modalità di applicazione delle imposte, l'utilizzazione di moduli semplificati, nonché agevolazioni relativamente all'attribuzione del codice fiscale e alle modalità di presentazione delle dichiarazioni e di pagamento delle imposte. Prevede che le disposizioni di attuazione siano emanate con decreto ministeriale.
Cosa significa
Riconosce una difficoltà pratica reale: chi vive fuori dall'Italia ma ha obblighi fiscali qui — un immobile, una pensione, un reddito di fonte italiana — si scontra con procedure pensate per chi ha uno sportello sotto casa e un'identità digitale italiana. La norma impegna l'amministrazione su quattro fronti: informazione, moduli semplificati, attribuzione del codice fiscale e modalità di dichiarazione e pagamento. È una disposizione di principio la cui portata concreta dipende dai provvedimenti attuativi e dai servizi effettivamente disponibili, ma è il riferimento normativo da citare quando una procedura risulta impraticabile dall'estero — per esempio perché richiede uno strumento di identificazione che si può ottenere solo di persona in Italia.
A chi si applica
Ai contribuenti residenti all'estero con obblighi fiscali in Italia.
Quando si applica
In ogni rapporto con l'amministrazione finanziaria italiana.
Cosa puoi fare
Se un adempimento risulta materialmente impossibile dall'estero, segnalarlo per iscritto richiamando questo articolo, e verificare i canali consolari: gli uffici consolari italiani sono spesso il punto di accesso previsto per queste procedure.
Attenzione
Questa scheda descrive un principio, non stabilisce la residenza fiscale di nessuno. Se sei residente all'estero ma hai redditi in Italia, quale Stato tassi che cosa dipende dalle convenzioni contro le doppie imposizioni: è materia da professionista.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.