Testo normativo
(Garante nazionale del contribuente).
L. 212/2000 — Statuto del contribuente
E' istituito il Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con sede in Roma che opera in piena autonomia e che e' scelto e nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze per la durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta tenuto conto della professionalita', produttivita' ed attivita' svolta.
Il Garante nazionale del contribuente e' scelto tra:
magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, in servizio o a riposo;
avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, in pensione, designati in una terna formata dai rispettivi ordini nazionali di appartenenza.
Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante nazionale del contribuente dagli uffici del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze.
4. Il Garante nazionale del contribuente, sulla base di segnalazioni scritte del contribuente o di qualsiasi altro soggetto che lamenti disfunzioni, irregolarita', scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria:
a) puo' rivolgere raccomandazioni ai direttori delle Agenzie fiscali ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi;
b) puo' accedere agli uffici finanziari per controllarne la funzionalita' dei servizi di assistenza e di informazione al contribuente, nonche' l'agibilita' degli spazi aperti al pubblico;
c) puo' richiamare gli uffici finanziari al rispetto di quanto previsto dagli articoli 5 e 12 nonche' al rispetto dei termini previsti per il rimborso d'imposta;
d) relaziona ogni sei mesi sull'attivita' svolta al Ministro dell'economia e delle finanze, ai direttori delle Agenzie fiscali, al Comandante generale della Guardia di finanza, individuando gli aspetti critici piu' rilevanti e prospettando le relative soluzioni;
e) con relazione annuale fornisce al Governo e al Parlamento dati e notizie sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale.
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Ogni riquadro è il testo in vigore in quel periodo. Vengono dalle collezioni multivigenti pubblicate da Normattiva.
Note di aggiornamento della fonte (8 righe)
Non fanno parte del testo dell'articolo: sono annotazioni che Normattiva accoda per segnalare le modifiche subite nel tempo.
AGGIORNAMENTO (16)
La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 4, comma 37) che le modifiche di cui ai commi 2 e 3 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2012 e che, "conseguentemente, dalla medesima data decadono gli organi collegiali operanti alla data di entrata in vigore della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto (con l'art. 19-septies, comma 1, alinea che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.
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AGGIORNAMENTO (22)
Il D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera p), hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, da adottare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. Dalla medesima data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono soppressi i Garanti del contribuente previsti dall'articolo 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nella versione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
- Atto
- Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
- Questa versione vigente dal
- 18 gennaio 2024 a oggi
- Stato dell'atto
- vigente
- Ultimo controllo
- 22 settembre 2026
- Fonte
- Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Normattiva (dati.normattiva.it), CC BY 4.0
- Testo ufficiale
- apri su Normattiva
Spiegazione — non è il testo di legge
A chi segnalare un ufficio fiscale che si comporta male
Se un ufficio fiscale si comporta male — non risponde, non ti rimborsa, applica prassi strane — puoi scrivere al Garante nazionale del contribuente. È gratis e può farlo chiunque. Non annulla atti però: se hai ricevuto una cartella o un avviso, i tempi per ricorrere corrono lo stesso.
Cosa dice
L'articolo istituisce il Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con sede in Roma che opera in piena autonomia, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze per quattro anni rinnovabili una sola volta e scelto fra le categorie che l'articolo elenca. Prevede che, sulla base di segnalazioni scritte del contribuente o di chiunque lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque comportamento capace di incrinare il rapporto di fiducia fra cittadini e amministrazione finanziaria, il Garante possa rivolgere raccomandazioni ai direttori delle Agenzie fiscali, accedere agli uffici finanziari per controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e informazione, richiamare gli uffici al rispetto degli articoli 5 e 12 e dei termini per i rimborsi, riferire ogni sei mesi al Ministro e ai vertici dell'amministrazione e presentare una relazione annuale al Governo e al Parlamento.
Cosa significa
Serve a coprire uno spazio che nessun ricorso copre: quello in cui non c'è un atto da impugnare, ma c'è un comportamento sbagliato. Un rimborso fermo da anni, uno sportello che non risponde, una prassi locale che nessuna norma giustifica. La segnalazione è scritta, gratuita e aperta a chiunque, non solo al diretto interessato. Bisogna però sapere che cosa il Garante può e non può fare: adotta raccomandazioni, non decisioni vincolanti, e non annulla atti. Il suo peso è quello della persuasione, dell'accesso agli uffici e della relazione pubblica. Dal 2024 l'organo è nazionale e monocratico: i Garanti regionali che esistevano prima sono stati soppressi con l'entrata in vigore del regolamento attuativo previsto dalla riforma.
A chi si applica
A chiunque voglia segnalare un comportamento dell'amministrazione finanziaria, contribuente o no.
Quando si applica
Quando il problema è una disfunzione, un ritardo o una prassi anomala, non un atto da impugnare.
Quando non si applica
Non sostituisce il ricorso: il Garante non annulla atti e non sospende termini. Se c'è un atto impugnabile, i termini corrono comunque.
Cosa puoi fare
Inviare una segnalazione scritta descrivendo i fatti, le date, l'ufficio coinvolto e i documenti che li provano. Se in parallelo c'è un atto impugnabile, la segnalazione va tenuta separata dal ricorso, che ha tempi propri.
Attenzione
Segnalare al Garante non ferma nessuna scadenza. È un errore che rende irreparabile una posizione altrimenti difendibile: se hai anche un atto da impugnare, i suoi termini vanno rispettati a prescindere.
Scheda redazionale. Non è il testo della legge: se sembra dire qualcosa di diverso dal riquadro qui sopra, fa fede il testo della legge — e va segnalato.